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Detrazioni Sostituzione Caldaie 2024: Agevolazioni e Incentivi Fiscali


Gli incentivi statali sono delle agevolazioni fiscali che si possono richiedere e di cui si può usufruire per determinati casi di ristrutturazione edilizia o di interventi di riqualificazione energetica da parte di un cittadino privato italiano o di un condominio.

Si può usufruire di incentivi fiscali per caldaie, cioè detrazioni IRPEF, nel caso in cui si sostituisca la vecchia caldaia o la si ripari con innovazioni.

Se si decide di sostituire la caldaia con una nuova si potrà scegliere di usufruire degli incentivi statali optando una delle seguenti possibilità (le due detrazioni non sono cumulabili):

Di seguito riportiamo le casistiche aggiornate in base alle leggi in vigore nel 2024.

La normativa e la sua applicazione temporale

Incentivi fiscali caldaie 2018La normativa di riferimento è contenuta nella legge n.90/2013 del 3 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181, (conversione del decreto legge n. 63/2013), e nelle sue successive modificazioni.

Queste norme sono infatti state integrate e modificate più volte: dalla Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, dalla Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014, dalla Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, dalla Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla GU n.297 del 21/12/2016, dalla Legge n.2015 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) che ha deciso la proroga delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2018, dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62 (Legge di Bilancio 2019), dalla Legge di Bilancio 2020, dalla Legge di Bilancio 2021 e infine dalla Legge di Bilancio 2022 del Governo Draghi (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31/12/2021). La Legge di Bilancio 2023 e 2024 del Governo Meloni ha confermato quando deciso dal precedente governo.

Ecco in sintesi in quali casi la normativa prevede che si possa usufruire della detrazione fiscale (dati aggiornati al 2023):

  • A. detrazione 50% a partire dal 6 giugno 2013 e fino al fino a 31 dicembre 2024 detrazione fiscale 50% per le ristrutturazioni edilizie (spalmabile su 10 anni)
  • B. detrazione 65% dal 6 giugno 2013 fino a 31 dicembre 2024 detrazione fiscale del 65%, spalmabile su 10 anni (significa che l’incentivo fiscale viene recuperato con 10 quote di uguale entità ripartite in dieci anni)

– Caso A: Detrazione 50% Ristrutturazione

La scelta di usufruire della detrazione fiscale IRPEF del 50% è prevista per diverse tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che si possono consultare anche nell’elenco riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, che riporta anche il caso della sostituzione di una caldaia con una nuova che può essere sia di tipo tradizionale, ma anche di tipo a condensazionea biomassa, o pompa di calore.

Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.

In precedenza era stato stabilito che dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015 la detrazione fosse del 40% ma prima la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato la detrazione del 50% anche per tutto il 2015, poi la Legge di Stabilità 2016 ha esteso la proroga a tutto il 2016, la Legge di Bilancio 2017, la Legge di Bilancio 2018, la Legge di Bilancio 2019, la Legge di Bilancio 2020, la Legge di Bilancio 2021 hanno prorogato la scadenza di un ulteriore anno. Infine la Legge di Bilancio 2022 ha effettuato una proroga di tre anni fino al 31 dicembre 2024 (confermata dalla Legge di Bilancio 2023).

L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

Come fare i pagamenti (per usufruire dell’incentivo statale per sostituzione caldaie)

Nel caso in cui si sia valutato di cambiare la vecchia caldaia con una nuova, per poter usufruire dei benefici fiscali del 50% previsti dalla normativa per interventi di ristrutturazione edilizia l’utente deve:

  • pagare solo con bonifico bancario o postale in cui risultino chiare e complete le seguenti voci:
    – causale del versamento
    – codice fiscale del soggetto che paga
    – codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

NOTA BENE: Per casi particolari sul pagamento e quando i beneficiari sono più di uno, consultare gli approfondimenti sulla Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Documenti da conservare per mantenere il diritto alla detrazione fiscale per sostituzione caldaia

I documenti che vanno conservati, da esibire in caso di eventuali controlli fiscali, per tutti i dieci anni in cui le quote degli incentivi fiscali sono spalmabili sono i seguenti:

  • ricevuta del bonifico (intestato alla persona/e che usufruisce della detrazione)
  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate (intestato alla persona/e che usufruisce della detrazione)

NOTA BENE: Per la caldaia nuova installata, basta conservare la “dichiarazione di conformità” che viene rilasciata dall’installatore qualificato.

– Caso B: Detrazione 65% Riqualificazione Energetica

La scelta di usufruire della detrazione fiscale IRPEF del 65% è prevista per interventi di riqualificazione energetica nei seguenti casi previsti dalla recente normativa e previste nella Guida al risparmio energetico dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici prevede che la percentuale di detraibilità delle spese sostenute dai privati (singole unità abitative) nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024 sia del 65% (invece che del 55%, come era fino al 5/6/2013).

Per i condomini la maggiorazione dell’agevolazione (sgravio fiscale del 65% invece del 55%) era stata inizialmente prevista dal 6 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, ma le Manovre Finanziarie 2015 e 2016 hanno prorogato la scadenza prima fino al 31/12/2015 e poi fino al 31/12/2016. Sempre per quanto riguarda i condomini, la Legge di Bilancio 2018 aveva prorogato di 5 anni la scadenza per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2021 (detrazione 65 per cento). La Legge di Bilancio 2022 ha spostato la scadenza al 31 dicembre 2024. Inoltre è stato deciso che la detrazione possa essere del 70% nel caso in cui l’intervento interessi almeno il 25% dell’involucro edilizio e al 75% nel caso in cui l’intervento sia destinato a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva delle parti comuni condominiali.

Dal 1° gennaio 2018 è ritenuto un intervento di riqualificazione energetica l’installazione di una caldaia a condensazione di classe A o superiore e dotata di valvole termostatiche.

Principio di cassa

Per poter rientrare nell’aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, il che significa che fa fede la data del bonifico bancario o postale e non la data della fattura di acquisto caldaia. Ne consegue che i pagamenti con bonifici effettuati a partire dal 6 giugno 2013 in poi permettono di rientrare nella contributo del 65%.

Impianto da centralizzato a autonomo: no detrazione 65%

Passare da impianto di riscaldamento centralizzato a impianto individuale autonomo, non rientra nei casi di risparmio energetico, per approfondimenti consultare il punto 3.4 della Circolare n. 36 del 31.05.2007 dell’Agenzia delle Entrate.

Impianto con pompe di calore

Le pompe di calore, nel Decreto n. 63/2013 del 4 giugno 2013 inizialmente erano state escluse dalla detrazione del 65%, tuttavia fino al 30 giugno 2013 hanno usufruito della detrazione del 55% perché il nuovo Decreto Legge non aveva abrogato il comma del D.L. n. 83/2012, che prorogava il 55% fino al 30 giugno 2013.

Dal 1 luglio 2013 per le pompe di calore sarebbero rimaste solo le detrazioni del 50% o la nuova forma di incentivo statale denominato Conto termico dal GSE. Dal 4 agosto 2013, con la legge n.90/2013 del 3 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181, che ha convertito in legge il del decreto legge n. 63/2013, che inizialmente le ha escluse, le pompe di calore rientrano fra gli interventi che possono usufruire della detrazione del 65%.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito a tale proposito con la Circolare n. 29/E del 18/09/2013 che possono rientrare nella detrazione del 65% gli interventi d’installazione di pompe di calore pagati a partire dal 6 giugno 2013.

Documentazione da produrre per agevolazione fiscale del 65%

Mentre per ottenere la detrazione fiscale del 50%, prevista per i casi di ristrutturazione edilizia, non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso si scelga di poter usufruire della detrazione del 65% per riqualificazione energetica, per installazione di caldaie a condensazione o pompe di calore, si deve trasmettere all’ENEA il cosiddetto “Allegato E” che è una scheda informativa, compilabile dall’utente, relativa all’intervento effettuato e per la cui compilazione si può consultare anche la FAQ n. 56 dell’ENEA ed il calcolo esemplificativo a cui essa rimanda.

Documentazione per via telematica

L’Allegato E è scaricabile all’interno del portale dell’ENEA, dopo la registrazione. La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l’apposito sito web https://detrazionifiscali.enea.it/.

Come fare i pagamenti per usufruire dell’incentivo statale per risparmio energetico

Nel caso in cui si sia valutato di cambiare la vecchia caldaia con una nuova, di tipo a condensazione con termovalvole, per poter usufruire dei benefici fiscali del 65% previsti dalla normativa per interventi di risparmio energetico si deve distinguere se il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.

In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento (“Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006”)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Per maggiori approfondimenti di natura generale sulle detrazioni o specifici consultare anche i siti istituzionali ENEA e Agenzia delle Entrate.

Schema riassuntivo Incentivi Caldaie

Categoria Tipo intervento Detrazione Fiscale %
Ristrutturazioni Edilizie
(Caso A)
Sostituzione caldaia con una nuova:
– a condensazione di classe A senza termovalvole;
– a biomassa;
– pompa di calore
– Spese dal 26/06/2012 al 31/12/2024 (massimo 96.000 euro): 50%
Risparmio Energetico
(Caso B)
Sostituzione caldaia con una nuova a condensazione di classe A o superiore e dotata di sistema di termoregolazione evoluto Per i Privati:
– spese fino 5/6/2013: 55%
– spese dal 6/6/2013 al 31/12/2024: 65%

A partire dal 2018 (e quindi anche nel 2019, nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e 2024) per le caldaie di classe energetica B o inferiore, non sono più previste agevolazioni fiscali.