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Superbonus Caldaie 2024


Super bonus 110% caldaieIl Decreto Rilancio del Governo Italiano (decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77), nell’ambito delle misure di sostegno in seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus COVID-19, ha introdotto il superecobonus del 110%.

In pratica questo super bonus ha innalzato al 110% l’aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute per alcuni interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022. Inizialmente la scadenza era il 31 dicembre 2021, ma questa è stata prorogata più volte, prima al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 e successivamente al 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio del Governo Draghi.

La Legge di Bilancio 2022 ha definito che la scadenza per le unità unifamiliari era il 31 dicembre 2022 a patto che alla data del 30 giugno 2022 fossero stati completati almeno il 30% dei lavori previsti dall’intervento complessivo. Per condomini e terzo settore la scadenza è invece il 31 dicembre 2025, con aliquote decrescenti nei vari anni (110% per le spese fino al 31 dicembre 2023, 70% per le spese sostenute nel 2024 e 65% per le spese del 2025).

La Legge di Bilancio 2023 del Governo Meloni ha ridotto la percentuale del superbonus dal 110% al 90% nel 2023 e ha introdotto anche alcune limitazioni di reddito per accedere a questo bonus.

La Legge di Bilancio 2024 del Governo Meloni ha ulteriormente ridotto il superbonus al 70% nel 2024.

Superbonus 70 per il 2024

Come detto, la Legge di Bilancio 2024 ha portato il superbonus al 70% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Non sono previste proroghe ulteriori, quindi questo incentivo è destinata a terminare il 31 dicembre 2024. Non verrà quindi rinnovato nel 2025.

Questo bonus è ancora valido anche per le caldaie? Facciamo chiarezza spiegando che cos’è, come funziona, qual è la situazione per le caldaie.

Che cos’è il superbonus

Il super bonus è un’agevolazione fiscale introdotta dal cosiddetto Decreto Rilancio che prevede che le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 (per le unità unifamiliari) per determinate tipologie di interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o sistemi di ricarica veicoli elettrici, possano godere di una detrazione fiscale del 110%.

In pratica l’ecobonus 110% consiste in una detrazione dall’imposta lorda che viene concessa per determinati tipi di interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici esistenti o che riducono il rischio sismico degli stessi. La detrazione avviene in cinque anni. L’agevolazione viene ripartita in quote annuali di pari importo.

Il superbonus è stato ridotto prima al 90% nel 2023 e poi al 70% nel 2024, con alcune novità rispetto al precedente.

Oltre alla riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% e poi al 70%, sono stati introdotti anche dei requisiti di reddito e di destinazione.

Per quanto riguarda il reddito, nel 2024 per poter accedere al superbonus 70% è necessario avere una soglia di reddito inferiore a 15.000 euro. Per il calcolo è stato introdotto il “quoziente familiare”. In sostanza occorre sommare tutti i redditi della famiglia e poi dividerli per questo quoziente, che è un coefficiente che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare (1 se il nucelo è unifamiliare, 2 per le coppie sposate, più una maggiorazione di 0,5 se c’e un altro familiare, o una maggiorazione di 1 in caso di presenza di due familiari di 2 in caso di tre o più familiari).

Altro requisito è che l’immobile dove verrà installata la caldaia sia destinato ad abitazione principale. Deve quindi trattarsi della casa in cui si dimora abitualmente e risiede anagraficamente. In aggiunta, l’immobile non deve essere accatastato come A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in villa) o A9 (castello, palazzo con eminenti pregi artistici o storici).

Quali sono gli interventi agevolati

Il superbonus introduce i concetti di interventi trainanti e di interventi trainati. Cosa significa? Che gli interventi trainanti possono godere della detrazione fiscale del 90 per cento, mentre gli interventi trainati possono godere dell’agevolazione solamente se realizzati insieme ad uno degli eventi trainanti.

INTERVENTI TRAINANTI

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • interventi antisismici

 

INTERVENTI TRAINATI

Possono usufruire del bonus anche gli interventi aggiuntivi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Gli interventi trainati possono quindi ad esempio essere:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Miglioramento di due classi energetiche

Gli interventi ammessi alla detrazione devono assicurare, nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo – il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette e villette a schiera), o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico deve essere dimostrato tramite attestato di prestazione energetica (APE), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

Come detto in precedenza, il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Ecobonus 70% caldaie

Per quanto riguarda le caldaie, possono godere del bonus fiscale 70% nel 2024 (90% nel 2023 e 110% nel 2022):

  • interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%)
  • per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%)
  • sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.

 

È quindi necessario che non si tratti di una nuova installazione di caldaia, ma di sostituzione di una vecchia caldaia. E inoltre è sempre necessario che nel complesso gli interventi di riqualificazione energetica effettuati portino a un miglioramento di 2 classi energetiche.

Esempi, Domande e risposte

Riportiamo alcuni esempi e FAQ dell’Agenzia delle Entrate in merito al discorso caldaie.

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 90%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 90%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 90% (intervento cosiddetto “trainato”) se  realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non  possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso 
beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?
Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Nel 2022 decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.
Nella situazione prospettata:

  • Nel 2022 per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro
  • Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.
Decide di avviare una ristrutturazione nel 2022 mediante:

  • Sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro.
  • Ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti nel 2023.
Federica potrà beneficiare del Superbonus 90% per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

PS: ricordiamo che nel caso in cui non si possa fruire del bonus 90% o 110%, resta comunque valido l’ecobonus 65%.

Linee guida e approfondimenti

Agenzia delle Entrate – Superbonus 110%
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

Agenzia delle Entrate – Guida in pdf al super bonus 110%
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

Agenzia delle Entrate – Circolare 24/E dell’8 agosto 2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77

Agenzia delle Entrate – FAQ
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

Testo ufficiale del Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34

L’articolo ha solo scopo informativo. Si consiglia di consultare il proprio commercialista o un tecnico abilitato per maggiori dettagli sulla detrazione del 110% per le caldaie.