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Scarico Fumi Caldaie a Tetto e a Parete


Le caldaie sono sempre più soggette a una vasta normativa che vincola al rispetto di determinati obblighi legislativi gli installatori professionali, sia per garantire la sicurezza degli utenti, sia per garantire il corretto scarico dei gas e fumi, prodotti della combustione in atmosfera.

Tra le più recenti novità in materia vi sono le indicazioni fissate dalla legge n.90/2013, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181 del 3-8-2013 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n 130 del 5 giugno 2013), recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Tipi di scarico fumi da combustione per abitazioni singole o multi famigliari

Le tipologie di scarico dei fumi da combustione di una caldaia per abitazioni singole o multifamigliari sono tipicamente riconducibili a tre:
1) scarico a tetto
2) scarico a parete
3) scarico a tetto tramite canna fumaria per unità abitative multifamigliari.
Tipi scarico fumi caldaia, schema

Le novità introdotte dalla legge 90/2013 dal 1 settembre 2013

La legge n.90/2013 del 3 agosto 2013 ha introdotto una nuova modifica all’articolo 5, comma 9 del DPR 412/93 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia), la cui precedente modifica (“Decreto Sviluppo” Legge 221/2012 in vigore dal 18 Dicembre 2012) aveva introdotto la liberalizzazione dello scarico dei prodotti da combustione a parete.

L’articolo 5 sopracitato e che è stato modificato nuovamente e che ora si applica sia per gli immobili unifamiliari che multifamiliari, impone che lo scarico a parete dei fumi da combustione non è più libero, ma si può installare solo in determinati casi.

Casi previsti per l’installazione dello scarico a parete dei fumi

La nuova normativa prevista dalla legge n.90 del 3 agosto 2013 prevede che dal 1 settembre 2013 si possano installare scarichi dei fumi a parete nei seguenti casi:

  • Quando si utilizzano caldaie a basso NOx (classe 4 e 5),
  • Quando si sostituiscono caldaie che già scaricano a parete o in canna collettiva ramificata,
  • Nei casi in cui lo scarico a tetto sia in contrasto con norme di tutela di edifici ( storici, beni artistici ecc.)
  • Nei casi in cui il Progettista attesti e asseveri l’ impossibilità tecnica di scaricare a tetto.

NOTA BENE: la nuova stesura dell’articolo prevede che spetti ai Comuni l’adeguamento dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Riportiamo di seguito il nuovo testo dell’Art. 5, comma 9 del DPR 412/93 come modificato dall’Art. 17-bis della legge n.90/2013. Chi vuole approfondire può consultare il testo integrale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181 del 3-8-2013.

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis. (Requisiti degli impianti termici).
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
“9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.”

Quadro sintetico promemoria novità Legge 90 del 3 Agosto 2013: in sintesi (art. 17 bis)

Sintesi legge 90/2013 caldaie

  1. Dal 1 settembre 2013 tutti gli impianti termici devono scaricare fumi a tetto.
  2. Le deroghe al punto 1 possono essere applicate solo se si installano apparecchi a basso Nox (Classe 4 o 5) e sono applicabili sia per edifici unifamiliari sia per edifici plurifamiliari.
    Le deroghe previste sono tre:
    a) Sostituzione di apparecchi installati prima del 31 agosto 2013 che scaricano già a parete o in CCR. Posizionamento terminale secondo norma tecnica UNI 7129 parte 3.
    b) In edifici dove lo scarico a tetto è incompatibile con le norme di tutela dell’edificio. (ad esempio centri storici).
    c) Il progettista assevera l’impossibilità di scaricare a tetto.
  3. Tutti i comuni adeguano i propri regolamenti alle nuove disposizioni.
  4. Nel caso di distacco da centralizzato dopo il 31 agosto 2013 si va a tetto in quanto si tratta di nuova installazione e non di sostituzione

NB: Le deroghe a-b-c sono alternative e non sono da considerare complementari.